Art. 4.
(Applicazione di disposizioni legislative e contrattuali).

      1. Sono fatti salvi le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre

 

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1990, n. 428, e successive modificazioni, e all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché i diritti di informazione e consultazione regolati dalla legge, dai contratti e dagli accordi collettivi vigenti.